Sez. 4, Sentenza n. 30027 del 13/07/2006 Cc. (dep. 12/09/2006) Rv. 234825 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Incompetenza - Giudice dell'impugnazione - Decisione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, sia il giudice cui si richiede l'emissione del provvedimento che il giudice del riesame hanno il potere-dovere di sindacare la sussistenza della competenza territoriale: ne consegue che il Tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza per territorio del giudice "a quo", e per contro, non rilevi la sussistenza di una situazione di urgenza (nel qual caso, dovrà confermare il provvedimento che avrà un'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.), deve annullare la misura cautelare emessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)