Sez. L, Sentenza n. 15783 del 13/08/2004 (Rv. 575575 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - Rilevanza esclusiva della qualificazione del rapporto adottata dal giudice - Conseguenze in tema di ordinanza - Ingiunzione per violazione della legge n. 1369 del 1960 - Opposizione svoltasi secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 e non di quello previsto dagli artt. 42 e segg. cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
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Poiché il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere individuato in base alla qualificazione del rapporto giuridico data dal giudice che lo ha emesso, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa in procedimento di opposizione a sanzione amministrativa svoltosi non secondo le previsioni di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ., ma ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur trattandosi di illeciti conseguenti alla violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e concernenti la contestata assunzione di lavoratori senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego dei lavoratori formalmente dipendenti dall'intermediario e l'omessa comunicazione del loro licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)