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Sez. L, Sentenza n. 5596 del 23/06/1997 (Rv. 505383 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento orale in violazione dell'art. 2 legge n. 604 del 1966 - Relativa "inefficacia" - Natura giuridica - Nullità - Conseguenze - Continuità del rapporto - Diritto alle retribuzioni fino al concreto ripristino - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

L'inefficacia del licenziamento prevista dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 in relazione alla mancata osservanza del requisito della forma scritta costituisce una nullità dell'atto, rispetto alla quale, in mancanza di previsioni specifiche, trovano applicazione i principi generali. Pertanto in tal caso il licenziamento non produce alcun effetto, il rapporto di lavoro perdura e, conseguentemente - anche nei rapporti nei quali al licenziamento ingiustificato non segue la tutela reale ma l'alternativa tra riassunzione e pagamento della penale a norma dell'art. 8 della legge citata, - il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico fino al concreto ripristino del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)