Sez. L, Sentenza n. 93 del 09/01/1987 (Rv. 449889 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO E ALLA DEFINITIVITÀ DELL'ASSEGNAZIONE - CONDIZIONI - PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI RISULTANTE DAL CUMULO DI DISTINTE PRESTAZIONI DI PIÙ BREVE DURATA - RILEVANZA - CONDIZIONI - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE DI RICOPRIRE MEDIANTE CONCORSO I POSTI VACANTI - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO E ALLA DEFINITIVITÀ DELL'ASSEGNAZIONE - CONDIZIONI - PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI RISULTANTE DAL CUMULO DI DISTINTE PRESTAZIONI DI PIÙ BREVE DURATA - RILEVANZA - CONDIZIONI - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE DI RICOPRIRE MEDIANTE CONCORSO I POSTI VACANTI - ININFLUENZA.*
L'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970) è applicabile anche agli enti pubblici economici, sicché il dipendente dell'e.N.E.L. che sia stato assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta ed alla definitività dell'assegnazione - se questa non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi. Tale periodo, peraltro, può risultare anche dal cumulo di distinte prestazioni lavorative di più breve durata, quando tali prestazioni abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità desumibile dal numero delle assegnazioni e dal tempo intercorso fra un'assegnazione e l'altra, indipendentemente dalla ricorrenza dello intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire, con l'interruzione dell'assegnazione, la promozione automatica; né il diritto a tale promozione viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente sia tenuto a ricoprire mediante concorso i posti vacanti. (V 2518/82, mass n 420384; (V 5673/81, mass n 416368; (V 4958/80, mass n 408832; (V 5445/79, mass n 402027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)