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Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 24/02/1986 (Rv. 444634 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - FONDI SEPARATI DA UNA STRADA COMUNALE - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444634-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - FONDI SEPARATI DA UNA STRADA COMUNALE - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché nel nostro ordinamento il termine "confine", e quello derivato di "confinante", è accolto nel significato di linea immaginaria che determina fra due fondi un rapporto di contiguità o continuità fisica, nello stesso significato detto termine va adoperato, non risultando alcuna diversa ratio legislativa, nella interpretazione dell'art. 7 della legge n. 917 del 1971. Conseguentemente il diritto di prelazione da tale norma previsto a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita non sussiste qualora due fondi rustici siano separati da una strada comunale. (Conf 6644/82, mass n 424275).*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)