Sez. 3, Sentenza n. 6644 del 04/12/1982 (Rv. 424275 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - FONDI SEPARATI DA UNA STRADA COMUNALE - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - FONDI SEPARATI DA UNA STRADA COMUNALE - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché nel nostro ordinamento il termine "confine", e quello derivato di "confinante", è accolto nel significato di linea immaginaria che determina fra due fondi un rapporto di contiguità o continuità fisica, nello stesso significato detto termine va adoperato, non risultando alcuna diversa ratio legislativa, nella interpretazione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817. Conseguentemente il diritto di prelazione, da tale norma previsto a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da una strada comunale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 951, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)