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Sez. 3, Sentenza n. 6644 del 04/12/1982 (Rv. 424275 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - FONDI SEPARATI DA UNA STRADA COMUNALE - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424275-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - CONFINE - NOZIONE - FONDI SEPARATI DA UNA STRADA COMUNALE - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché nel nostro ordinamento il termine "confine", e quello derivato di "confinante", è accolto nel significato di linea immaginaria che determina fra due fondi un rapporto di contiguità o continuità fisica, nello stesso significato detto termine va adoperato, non risultando alcuna diversa ratio legislativa, nella interpretazione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817. Conseguentemente il diritto di prelazione, da tale norma previsto a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da una strada comunale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 951, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)