Sez. 3, Sentenza n. 1433 del 10/02/1987 (Rv. 450893 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PRESUPPOSTI - FONDI RUSTICI SEPARATI DA UN CANALE DI BONIFICA DI PROPRIETÀ DEMANIALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PRESUPPOSTI - FONDI RUSTICI SEPARATI DA UN CANALE DI BONIFICA DI PROPRIETÀ DEMANIALE - ESCLUSIONE.*
Due fondi rustici, separati da un canale di bonifica di proprietà demaniale, non possono essere considerati come confinanti, ai fini della prelazione e del riscatto agrari contemplati dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, considerato che tale norma si riferisce ad una situazione di contiguità dei fondi medesimi di tipo giuridico (non meramente funzionale) e non è suscettibile di interpretazione estensiva, traducendosi in una limitazione delle facoltà dispositive del proprietario dell'immobile. (V 1130/86, mass n 444634; (V 895/86, mass n 444424; (V 632/86, mass n 444202; (V 1548/85, mass n 439539; (V 6644/82, mass n 424275).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)