Sez. 5, Sentenza n. 8235 del 29/04/2004 (Rv. 572461 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990 - Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il divieto di ammissione di nuove prove in grado di appello, stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, riguarda esclusivamente le prove cosiddette "costituende" e non le prove cosiddette "precostituite", come i documenti (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile, in base alla norma citata, la produzione in appello dei documenti costituiti dalle istanze di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, presentate ex art. 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 641).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)