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Sez. 3, Sentenza n. 3699 del 09/02/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210296 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Art. 512 bis c.p.p. - Condizioni per l'applicazione - Cittadino straniero residente all'estero - Necessità di ricerche in Italia - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210296-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

L'art. 512 bis c.p.p.consente la lettura di verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal cittadino straniero ricorrendo due presupposti: a)qualità di cittadino straniero residente all'estero, b)mancata citazione dello stesso o mancata comparsa in caso di avvenuta citazione. Non è pertanto richiesto l'ulteriore requisito consistente nella prova delle avvenute ricerche in Italia, con esito negativo; condizione riferibile alla diversa ipotesi di cui all'art. 512 c.p.p. riguardante le letture di atti irripetibili per fatti o circostanze imprevedibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)