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Sez. 5, Sentenza n. 7562 del 15/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 227939 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Reato di falso - Lesione di diritti soggettivi - Conseguenza in tema di procedimento penale - Richiesta di archiviazione.
Stato
decisa il 2004-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227939-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Nell'ipotesi in cui il reato di falso in atto pubblico leda, oltre l'interesse pubblico, anche diritti soggettivi, il titolare di tali diritti è persona offesa dalla falsa attestazione ed a lui spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale nel caso di richiesta di archiviazione. (La Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso avverso il mancato avviso da parte del P.M. della richiesta di archiviazione, ha affermato il principio in fattispecie relativa alla demolizione di un manufatto conseguente alla dichiarazione di falsità dell'atto che ne stabiliva la data di edificazione, che avrebbe pregiudicato parti comuni di un edificio condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)