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Sez. 5, Ordinanza n. 45706 del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233204 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Reati di falso - Bene giuridico tutelato - Interesse pubblico - Soggetto privato - Persona offesa dal reato - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233204-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e, di regola, solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste, perciò, in tali casi, la qualità di persona offesa dal reato e non è legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M.. (In motivazione la Corte ha dato atto della eventualità che il falso in atto pubblico, a seconda del suo tenore, possa ledere anche la certezza di diritti soggettivi, ammettendo, per tali ipotesi, che il titolare del diritto rivesta la qualità di persona offesa e che abbia quindi la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)