diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 45721 del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233208 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Reati di falso - Privato danneggiato - Legittimazione a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233208-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante-danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (art. 408, comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto si tratta di reati che offendono direttamente l'interesse pubblico - costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito - e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)