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Sez. L, Sentenza n. 19259 del 16/12/2003 (Rv. 568972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Presupposto - Cambio di qualifica o mansioni per effetto di atto unilaterale del datore di lavoro o di patto con il dipendente - Attribuzione di diversa qualifica in virtù di nuova disciplina collettiva prevedente l'accorpamento di diverse qualifiche - Violazione della citata disposizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il principio secondo cui la violazione dell'art. 2103 cod. civ. non è configurabile nell'ipotesi di diversa qualifica attribuita in virtù della disciplina collettiva, ferme restando le precedenti mansioni esercitate, in quanto i limiti di tale norma, stabiliti ai fini dell'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, attengono all'ipotesi di cambio di qualifica o di mansioni in virtù di atto unilaterale dello stesso datore di lavoro o in virtù di patto tra quest'ultimo e il dipendente, si applica anche nel caso in cui la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 96 disp. att. Cod. civ., provveda a raggruppare le qualifiche dei lavoratori, stabilendo, all'interno di ciascuna categoria, posizioni distinte, ma equivalenti. (La S.C., in applicazione del suindicato principio, ha cassato la sentenza impugnata che, per un periodo successivo alla entrata in vigore del contratto collettivo per i dipendenti delle poste 26 novembre 1994, che prevedeva l'accorpamento dei lavoratori delle categorie quarta, quinta e sesta nell'area operativa, aveva riconosciuto il diritto di un dipendente, già appartenente alla quarta categoria, ad essere inquadrato nella quinta categoria, omettendo di considerare che le disposizioni collettive applicabili sono improntate al criterio dell'equivalenza professionale di tutte le posizioni di lavoro all'interno della stessa area).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)