diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5799 del 22/11/1985 (Rv. 442981 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442981-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SUSSISTENZA.*

In tema di prestazioni di fatto con violazione di legge l'art. 2126 cod. civ. non equipara il contratto di lavoro invalido a quello valido di tal ché non trovano applicazione tutte quelle norme che disciplinano e limitano la facoltà di recesso del datore di lavoro, ma non di meno riconosce efficacia all'intercorso rapporto di fatto garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione per tutta la durata del rapporto. Consegue che - costituendo il trattamento di fine rapporto una Forma di retribuzione differita - il lavoratore ha diritto anche a tale emolumento, quantificabile in base alla disciplina legale (anche, eventualmente, di carattere speciale) e contrattuale applicabile in generale al tipo di rapporto posto in essere dalle parti. (Conf 3373/83, mass n 428272; (Conf 2341/78, mass n 391737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)