Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 17/03/1990 (Rv. 466003 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI ED IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - NESSO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIO CON L'ILLECITO - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI ED IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - NESSO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIO CON L'ILLECITO - SUFFICIENZA.*
Al fine della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe. (V 4927/88, mass n 459748; (V 2994/87, mass n 452090; (V 3093/86, mass n 446104; (V 20/85, mass n 438225; (V 1760/71, mass n 352247).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)