Sez. 5, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214863 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo eventuale - Ammissibilità - Sua desumibilità dal comportamento dell'agente - Fattispecie: consapevolezza della non inerenza alla ragione sociale di talune attività - Contabilità separata.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, l'elemento psicologico, desumibile da tutte le componenti che caratterizzano la condotta dell'imputato, consiste nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, e questo anche nel caso in cui l'agente, pur non perseguendo direttamente il risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo, in tal modo, il suo realizzarsi (dolo eventuale). (Fattispecie nella quale la consapevolezza dell'agente di stare compiendo attività non inerenti alla ragione sociale è stata desunta anche dal fatto che alcune operazioni, sottratte alla contabilità ufficiale, erano state contabilizzate separatamente e, quasi mai, annotate nei bilanci societari).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)