Sez. 6, Sentenza n. 2334 del 15/10/2014 Cc. (dep. 19/01/2015) Rv. 263281 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni sequestrati - Terzo titolare di diritti reali di garanzia sui beni - Requisito della buona fede del terzo creditore - Verifica della sussistenza - Modalità temporali in caso di successione nel rapporto contrattuale - Fattispecie in tema di mutuo ipotecario.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata. (Nella fattispecie è stato escluso il difetto della buona fede, avendo il creditore "subito" il subentro di altro debitore nell'originario rapporto di mutuo ipotecario, non potendosi opporre alla successione nel contratto).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)