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Sez. L, Sentenza n. 2760 del 27/04/1985 (Rv. 440537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COSIDDETTA ECCESSIVA MORBILITÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE DEL COMPOSTO PER SOMMATORIA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COSIDDETTA ECCESSIVA MORBILITÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE DEL COMPOSTO PER SOMMATORIA NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE SECONDO EQUITÀ - CRITERI.*

In tema di recesso per eccessiva morbilità (costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati) il giudice - in ipotesi di mancata predeterminazione del comporto per sommatoria da parte della normativa del contratto collettivo applicabile al rapporto - non può trarre elementi di valutazione dalla natura delle singole malattie del lavoratore, né dagli effetti più o meno destabilizzanti di tali assenze sull'organizzazione aziendale, né dalla prospettiva, o meno, di analoghe assenze in futuro (circostanze tutte che rappresentano altrettanti profili di un ipotetico giustificato motivo oggettivo, non rilevante nella fattispecie stante la specialità dell'art. 2110 cod. civ.), ma deve limitarsi ad integrare la norma contrattuale secondo equità determinando da una parte il numero massimo di assenze consentite e d'altra parte l'arco di tempo decorrente dalla comunicazione del licenziamento - razionalmente posto pari alla normale durata del contratto collettivo, benché non coincidente con il concreto periodo di vigenza dello stesso - in cui sommare i singoli periodi di malattia comprensivi anche delle eventuali giornate non lavorative in essi ricadenti. (V 3088/84, mass n 435130; (V 3000/84, mass n 435042; (V 2698/84, mass n 434741; (V 1853/84, mass n 433921; (V 353/84, mass n 432604; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)