Sez. 1, Sentenza n. 2263 del 10/05/1978 (Rv. 391667 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ACQUISTO PRO INDIVISO DI UN TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN CONDOMINIO ED IL CONSEGUIMENTO, DA PARTE DI CIASCUN ACQUIRENTE, DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI SINGOLI APPARTAMENTI - SOLUZIONE ALTERNATIVA - RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM O ANTICIPATA DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO - TIPO DI IMPOSTA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ACQUISTO PRO INDIVISO DI UN TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN CONDOMINIO ED IL CONSEGUIMENTO, DA PARTE DI CIASCUN ACQUIRENTE, DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI SINGOLI APPARTAMENTI - SOLUZIONE ALTERNATIVA - RECIPROCA CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM O ANTICIPATA DIVISIONE DEL FUTURO FABBRICATO - TIPO DI IMPOSTA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE.*
I compratori pro indiviso di un suolo che intendano costruire un fabbricato in condominio e conseguire, cosi, ciascuno, per effetto della costruzione, la proprieta esclusiva di singoli appartamenti, possono stipulare o un atto di anticipata divisione del futuro fabbricato, o una reciproca concessione ad aedificandum, che, ai sensi dell'art 952 cod civ costituisca a favore di ciascuno un diritto reale ed eviti l'accessione del fabbricato al suolo comune. Agli effetti dell'imposta di registro, nella prima ipotesi, l'atto relativo e soggetto all'imposta graduale di cui all'art 89 Tab all a del RD 30 dicembre 1923 n 3269 e, nella seconda, all'imposta proporzionale di cui all'art 1 della stessa tariffa. (Conf 2230/77, mass n 385949; (Conf 3630/76, mass n 382364; (Conf 1293/75, mass n 374792; (Conf 1203/74, mass n 369256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1117, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 49, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)