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Sez. L, Sentenza n. 2988 del 13/05/1982 (Rv. 420900 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - SALARIATI - DELLO STATO - CUMULO FRA LA PENSIONE DELLO STATO E QUELLA AFFERENTE ALLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DIVIETO EX D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DI QUEST'ULTIMO - OPERATIVITÀ SUI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA IN ATTO - CONSEGUENZE - INCIDENZA SUGLI EFFETTI SCATURITI DALLA SENTENZA N. 117 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420900-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - SALARIATI - DELLO STATO - CUMULO FRA LA PENSIONE DELLO STATO E QUELLA AFFERENTE ALLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DIVIETO EX D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DI QUEST'ULTIMO - OPERATIVITÀ SUI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA IN ATTO - CONSEGUENZE - INCIDENZA SUGLI EFFETTI SCATURITI DALLA SENTENZA N. 117 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NECESSITÀ.*

Il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per effetto del quale è stata eliminata la possibilità di cumulo, per tutti i dipendenti dello stato, fra la pensione statale e quella afferente all'Assicurazione generale obbligatoria, opera, in conformità ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, anche sui trattamenti di quiescenza in atto al momento della sua entrata in vigore, in quanto, senza modificare la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto a pensione, ne regola diversamente soltanto gli effetti attuali e futuri. Pertanto, al momento suddetto, cessa per tutte le categorie interessate (artt. 6 e 129) dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, il diritto al cumulo fra le due pensioni, quale, con precipuo riferimento ai salariati, era stato generalmente attribuito in conseguenza della sentenza 8 maggio 1974 n. 117 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dei commi secondo e terzo dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 per la disparità di trattamento che realizzavano fra i salariati dello stato immessi in ruolo in base alla legge 5 marzo 1961 n. 90 e quelli già inquadrati in ruolo, vietando il cumulo soltanto per questi ultimi.*

Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., Legge 05/03/1961 num. 90 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 256 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)