Sez. 6, Sentenza n. 24622 del 14/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 225572 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione domestica - Possibilità di estrarre non modiche quantità di stupefacente - Sussistenza del reato.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Integra il reato previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) la coltivazione domestica non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili quantità non modiche di sostanza stupefacente (nella specie di quattro piante di "cannabis indica" ciascuna di altezza superiore a mt. 1.80), in quanto non rientrante oggettivamente nei limiti indicati dalla sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale con la quale sono state relegate nell'area del penalmente irrilevante solo le coltivazioni di dimensioni tali da produrre quantitativi irrisori di stupefacente.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)