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Sez. 4, Sentenza n. 4209 del 10/03/2000 Ud. (dep. 05/04/2000) Rv. 216215 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Illiceità dell'attività di coltivazione - Sussistenza - Eventuale destinazione all'uso personale - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216215-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce un reato di pericolo, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e la qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da essa estraibile ed il fine cui la coltivazione è rivolto; anche nel caso in cui la droga sia destinata all'uso personale, la complessa attività svolta con la coltivazione dal tossicodipendente giustifica la diversità della disciplina normativa rispetto alle altre ipotesi singolarmente contemplate dall'art. 75 dpr 309/90, in cui, a seguito di referendum, è stata esclusa l'illiceità penale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)