Sez. 5, Sentenza n. 31356 del 11/05/2001 Ud. (dep. 22/08/2001) Rv. 220167 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta documentale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta documentale di cui all'art. 216, primo comma n. 2 seconda ipotesi, della legge fallimentare (che prevede la condotta di chi tiene i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. Non occorre, pertanto, che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente la consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel risultato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)