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Sez. U, Sentenza n. 5260 del 05/12/1977 (Rv. 388908 - 01)

CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - ALLUVIONI - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVI - AZIONE DI PRONTO INTERVENTO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITA - DISPOSIZIONE DELLA PROPRIETA PRIVATA - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 2248 ALLEGATO E DEL 1865 PER FRONTEGGIARE ALLUVIONI - APPLICABILITA - NORMATIVA IN CASO DI DISASTRI TELLURICI EX ART 28 DEL RDL N 2389 DEL 1926 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388908-01

CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - ALLUVIONI - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVI - AZIONE DI PRONTO INTERVENTO - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITA - DISPOSIZIONE DELLA PROPRIETA PRIVATA - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 2248 ALLEGATO E DEL 1865 PER FRONTEGGIARE ALLUVIONI - APPLICABILITA - NORMATIVA IN CASO DI DISASTRI TELLURICI EX ART 28 DEL RDL N 2389 DEL 1926 - INAPPLICABILITA.*

I provvedimenti con i quali, per qualsiasi ragione di grave e urgente necessita pubblica, l'autorita amministrativa puo disporre della proprieta privata, e, in particolare, i provvedimenti di requisizione d'uso di immobili urbani sono configurabili giuridicamente come occupazioni d'urgenza e trovano la loro disciplina normativa negli artt 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n 2359, che, in materia, attribuiscono la Competenza al prefetto e, nell'ipotesi in cui l'urgenza sia tale da non consentire alcun indugio, al sindaco, in via sussidiaria ed eventuale. Rispetto a tale normativa, che conferisce al prefetto il potere di occupare temporaneamente beni immobili al fine di eseguire opere ritenute necessarie per fronteggiare fenomeni calamitosi, l'art 7 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, ha la funzione di estendere, nell'ipotesi di gravi necessita pubbliche, i poteri di disporre della proprieta privata anche ad altre ipotesi, diverse dall'esecuzione di opere, e non espressamente contemplate. Pertanto, nel caso in cui occorra dar ricovero temporaneo a persone rimaste prive di alloggio in conseguenza di un'alluvione, si applica la normativa predetta, e non l'art 28, comma sesto, del RDL 9 dicembre 1926, n 2389, che, in caso di disastri tellurici, assegna a funzionari delegati dal ministro per i lavori pubblici la facolta di requisire fabbricati, o parti di essi, per il ricovero di persone rimaste senza tetto.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Regio Decr. Legge 09/12/1926 num. 2389 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)