Sez. 4, Sentenza n. 3072 del 10/12/1996 Cc. (dep. 30/12/1996) Rv. 206613 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Deposito del dispositivo della sentenza - Sufficienza - Deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. - Possibilità - Decadenza della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Per evitare la decadenza della misura cautelare, in conseguenza della violazione del termine di cui all'art. 309 comma decimo cod. proc. pen., è sufficiente che entro il termine di dieci giorni, ivi stabilito, avvenga la deliberazione della richiesta di riesame e che, entro lo stesso termine, sia depositato il dispositivo, potendosi la motivazione della decisione - ormai di certo e irreversibile contenuto - depositare nel termine (ordinatorio) di cinque giorni, previsto per i provvedimenti camerali dall'art. 128 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)