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Sez. 1, Sentenza n. 4139 del 12/06/1997 Cc. (dep. 16/09/1997) Rv. 208351 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Deposito, entro il termine, del solo dispositivo della ordinanza decisoria - Sufficienza - Deposito della motivazione entro i cinque giorni successivi - Doverosità.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208351-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di riesame, perché non si produca l'effetto caducatorio della misura cautelare, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. per il caso in cui la decisione del tribunale non intervenga entro il termine di cui al precedente comma nono, è necessario e sufficiente che entro tale termine si provveda al deposito del solo dispositivo dell'ordinanza decisoria, la cui motivazione potrà essere depositata entro il successivo termine di cinque giorni - ordinatorio, ma la cui osservanza è da considerare comunque doverosa per il giudice, ai sensi dell'art. 124 cod. proc. pen. - previsto dall'art. 128 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)