Sez. 1, Sentenza n. 1203 del 29/04/1974 (Rv. 369256 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - AREA EDIFICATORIA IN COMUNIONE PRO INDIVISO - CONVENZIONE TRA I COMPROPRIETARI PER LA COSTRUZIONE SU DI ESSO DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO CON DETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLE PORZIONI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - COSTITUZIONE DI SEPARATI DIRITTI DI SUPERFICIE SUL SUOLO - CONFIGURABILITA - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - AREA EDIFICATORIA IN COMUNIONE PRO INDIVISO - CONVENZIONE TRA I COMPROPRIETARI PER LA COSTRUZIONE SU DI ESSO DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO CON DETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLE PORZIONI DI PROPRIETA ESCLUSIVA - COSTITUZIONE DI SEPARATI DIRITTI DI SUPERFICIE SUL SUOLO - CONFIGURABILITA - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA - APPLICABILITA.*
La convenzione con la quale i comproprietari di un'area edificatoria, acquistata pro indiviso, stabiliscono di costruirvi un edificio condominiale, determinando le porzioni di tale edificio che, a costruzione ultimata, diverranno di proprieta esclusiva di ciascuno, integra gli estremi di un negozio giuridico di Costituzione di separati diritti di superficie a favore dei singoli condomini del suolo. Tale convenzione e quindi soggetta all'imposta di registro come atto costitutivo di diritti reali. (Conf 3244'72, mass n 361047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)