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Sez. 5, Sentenza n. 18382 del 13/09/2004 (Rv. 577036 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | D.Lgs. n. 22 del 1997 - Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della tassa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993 - Potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani - Permanenza - Limite temporale - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577036-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

L'istituzione, ad opera dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - che ha attuato le direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE, - della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al previgente D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio (la cui scadenza, originariamente fissata all'1 gennaio 2000, è stata prorogata dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, secondo le indicazioni di cui all'art. 21, comma secondo, lett. g), del citato D.Lgs. n. 22 del 1997. Pertanto, l'eventuale deliberazione comunale di assimilazione costituisce, nel periodo transitorio, titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento; né tale disciplina può ritenersi in contrasto con le citate direttive comunitarie, in considerazione del limite temporale assegnato dalla legge al detto potere di assimilazione dell'ente locale, la cui legittimità risulta condizionata alla durata del regime transitorio, non irragionevolmente stabilito dal legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità - al fine di graduare l'attuazione della disciplina definitiva mediante la previsione di modi e tempi di adattamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 33, Direttive del Consiglio CEE 18/03/1991 num. 156, Direttive del Consiglio CEE 20/12/1994 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)