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Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000 Ud. (dep. 25/09/2000) Rv. 217524 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Legge 24.11.1999 n. 468 - Inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria - Appello erroneamente proposto - Automatica conversione in ricorso per cassazione - Esclusione - Ricerca della effettiva volontà dell'impugnante - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217524-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

L'appello avverso la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria proposto dopo l'entrata in vigore della legge 24.11.1999 n. 468 (che ha modificato l'art. 593 cod.proc.pen. disponendo l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria) non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo -al di là dell'apparente "nomen juris"- alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)