Sez. 5, Sentenza n. 8104 del 25/01/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236521 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Appello erroneamente proposto avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria - Rilevanza della volontà dell'impugnante ai fini della conversione dell'impugnazione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - pronunciata dal giudice di pace - non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione con la quale erano state dedotte censure di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)