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Sez. 5 - , Sentenza n. 55830 del 08/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018) Rv. 274624 - 01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Appello erroneamente proposto avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria - Volontà dell'impugnante ai fini della conversione dell'impugnazione - Accertamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274624-01

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

In tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)