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Sez. 6, Sentenza n. 48034 del 06/02/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261198 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Condotta di costrizione di cui all'art. 317 cod. pen. - Condotta di induzione di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento differenziale - Conformità o meno al diritto delle conseguenze minacciate - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261198-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

L'elemento che differenzia le nozioni di induzione e costrizione, le quali costituiscono l'elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 cod. pen., non va individuato nella maggiore o minore intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dell'agente pubblico, ma nella tipologia del danno prospettato, che è ingiusto nel delitto di cui all'art. 317 e conforme alle previsioni normative in quello di cui all'art. 319 quater. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato il delitto di concussione in relazione alla condotta di un carabiniere che aveva chiesto - ed in un caso ottenuto - a due imprenditori agricoli il versamento di somme di danaro, asseritamente destinate ad aiutare il figlio malato di un collega, con la "minaccia tacita" che, in caso contrario, avrebbe assunto iniziative vessatorie nei confronti loro e delle rispettive aziende).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)