Sez. 1, Sentenza n. 2596 del 03/12/1982 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158144 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
L'Obbligo di motivazione del mandato o dell'ordine di cattura, per quel che concerne l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, deve ritenersi adempiuto con l'indicazione degli elementi di accusa o anche soltanto del tipo di prova acquisiti, senza bisogno di ulteriori specificazioni sulla fonte. (fattispecie cui non era applicabile la disciplina dettata dalla legge n. 532 del 1982). (Conf mass n 156377; (Conf mass n 156196; (Conf mass n 151668; (Conf mass n 148048; (Conf mass n 142904, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)