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Sez. L, Sentenza n. 4614 del 14/07/1981 (Rv. 415330 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - FATTISPECIE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - ELEMENTI - MOMENTO COSTITUTIVO - VERIFICAZIONE DEL DANNO PER IL LAVORATORE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA - COINCIDENZA CON IL PREDETTO MOMENTO COSTITUTIVO.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415330-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - FATTISPECIE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - ELEMENTI - MOMENTO COSTITUTIVO - VERIFICAZIONE DEL DANNO PER IL LAVORATORE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA - COINCIDENZA CON IL PREDETTO MOMENTO COSTITUTIVO.*

La fattispecie risarcitoria prevista dall'art 2116 cod civ essendo costituita da due elementi legati da nesso di causalita, e cioe l'omissione contributiva del datore di lavoro e la conseguente perdita totale o parziale della prestazione assicurativa (pensione), si realizza - dando origine al diritto al risarcimento - nel momento in cui, maturatesi le altre condizioni stabilite dalla legge per il conseguimento della prestazione, si concretizza il danno per il lavoratore. Con la conseguenza che in tale momento deve individuarsi altresi la data iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento. (Conf 6568/79, mass n 403314; (Conf 2503/79, mass n 398828; (Conf 4233/78, mass n 393864; (Conf 442/78, mass n 389742; (contra 3933/79, mass n 400396; (contra 2616/78, mass n 391976; (contra 2234/75, mass n 376031).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)