Sez. L, Sentenza n. 3933 del 09/07/1979 (Rv. 400396 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PERDITA DA PARTE DEL LAVORATORE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PRESUPPOSTI - AZIONI ESPERIBILI DA PARTE DEL LAVORATORE PRIMA DEL MATURARSI DELLA PRESCRIZIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PERDITA DA PARTE DEL LAVORATORE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PRESUPPOSTI - AZIONI ESPERIBILI DA PARTE DEL LAVORATORE PRIMA DEL MATURARSI DELLA PRESCRIZIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.*
Il venir meno del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si verifica soltanto al maturarsi della prescrizione del diritto degli istituti previdenziali al versamento dei contributi omessi. Sicche, anteriormente al maturarsi della prescrizione del versamento dei contributi, il lavoratore non subisce alcun danno, perche, per l'automatismo del sistema previdenziale, ha diritto alle prestazioni al verificarsi dell'evento protetto. Conseguentemente, prima di tale prescrizione, il lavoratore ha solo Azione indiretta tendente allo scopo di: a) sollecitare l'Azione penale con la denunzia per omissione contributiva; b) affermare con pronunzia di accertamento l'Obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi; C) ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento degli importi versati dal lavoratore in sostituzione di lui, ai sensi dell'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338; d) cautelarsi con la condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno, come mezzo per iscrivere ipoteca sui beni dello stesso. (V 1744/75, mass n 375385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 35, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 23 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)