Sez. L, Sentenza n. 645 del 11/02/1978 (Rv. 389977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI TRASFERTA - RIMBORSO SPESE - CARATTERE NON RETRIBUTIVO - CONDIZIONI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ESEGUIRE UNA TRASFERTA - CARATTERE RETRIBUTIVO - COMPUTABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI TRASFERTA - RIMBORSO SPESE - CARATTERE NON RETRIBUTIVO - CONDIZIONI - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ESEGUIRE UNA TRASFERTA - CARATTERE RETRIBUTIVO - COMPUTABILITA.*
Il concetto di erogazione eseguita a titolo di rimborso di spesa che non ha carattere retributivo e, non e, quindi, computabile, ai sensi dell'art 2121 cod civ, nell'indennita di anzianita, postula la esistenza di una spesa effettuata dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro; mentre, se l'erogazione e eseguita per soddisfare un'esigenza del prestatore d'opera connessa alla prestazione di lavoro, in quanto impiegata per l'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione cui il lavoratore e contrattualmente tenuto, non puo parlarsi di rimborso, ma di un vero e proprio compenso. Pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per trasferirsi nei luoghi di lavoro - da un ufficio ad altro dell'azienda - costituisce elemento della retribuzione, computabile nell'indennita di anzianita. (Conf 451/75, mass n 373724).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)