Sez. 3 - , Sentenza n. 38018 del 17/05/2019 Ud. (dep. 13/09/2019) Rv. 277835 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Ricorso personale presentato tempestivamente - Costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Illegalità della pena - Rilevabilità d'ufficio.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato successivamente alla modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, pur se inammissibile, ove sia tempestivo consente, a differenza di quello tardivo, la formazione del rapporto processuale, determinando l'irrevocabilità della sentenza solo alla data in cui è pronunciata la decisione che ne dichiara l'inammissibilità o che lo rigetta, con la conseguenza che è possibile rilevare d'ufficio l'illegalità della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)