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Sez. 5 - , Sentenza n. 8899 del 19/01/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280538 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Ricorso personale presentato tempestivamente - Costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Illegalità della pena - Rilevabilità d'ufficio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280538-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato successivamente alla modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, pur se inammissibile, ove sia tempestivo consente, a differenza di quello tardivo, la formazione del rapporto processuale, determinando l'irrevocabilità della sentenza solo alla data in cui è pronunciata la decisione che ne dichiara l'inammissibilità o che lo rigetta, con la conseguenza che è possibile rilevare d'ufficio l'illegalità della pena. (Fattispecie relativa alla pena accessoria, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., irrogata nella misura fissa di dieci anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 63 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)