Sez. 5, Sentenza n. 27820 del 19/04/2017 Ud. (dep. 06/06/2017) Rv. 270453 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | "Abolitio criminis" - Inammibilità del ricorso per intempestività - Rilevabilità d'ufficio della questione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta "abolitio criminis" non è rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, in quanto l'intempestività dell'impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza ai sensi dell'art.648, comma secondo, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'unico rimedio esperibile sarà il ricorso al giudice dell'esecuzione ex art.673 cod.proc.pen., competente a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod.pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)