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Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 03/06/1977 (Rv. 385992 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE DELL'ATTORE - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONALE.*
Stato
decisa il 1977-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385992-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE DELL'ATTORE - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - LIMITI - CONSEGUENZE - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONALE.*

La parte che chiede l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto ha l'Onere di eseguire la propria prestazione o di farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale; e, invece, esonerato da tale Onere quando la prestazione non sia ancora esigibile, nel qual caso la sentenza costitutiva dev'essere senz'altro emessa, ed il pagamento del prezzo va posto come condizione dell'efficacia traslativa della sentenza stessa. (Conf 1598/76, mass n 380356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)