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Sez. 1, Sentenza n. 1598 del 07/05/1976 (Rv. 380356 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO - PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE DELL'ATTORE - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - LIMITI - PATTO DI ESECUZIONE CONTESTUALE ALLA STIPULAZIONE - CONSEGUENZE - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONALE.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380356-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO - PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA GIUDIZIALE - ONERE DELL'ATTORE - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - LIMITI - PATTO DI ESECUZIONE CONTESTUALE ALLA STIPULAZIONE - CONSEGUENZE - SENTENZA COSTITUTIVA CONDIZIONALE.*

La parte che chiede l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto ha l'Onere di eseguire la propria prestazione o di farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale: e, invece, esonerato da tale Onere quando la prestazione non sia ancora esigibile, come nel caso in cui sia stato stabilito che il prezzo dovesse essere pagato all'atto della stipulazione del contratto definitivo. In questa ipotesi la sentenza costitutiva, che tiene luogo del consenso non prestato, deve essere senz'altro emessa e il pagamento del prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo che alla pronunzia consegue. (Conf 1870/75, mass n 375540).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)