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Sez. L, Sentenza n. 13370 del 01/12/1999 (Rv. 531722 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro le malattie professionali - Decorrenza della prescrizione - Presupposti - Manifestazione della malattia - Percepibilità soggettiva - Necessità - Elementi valutabili - Domanda in sede amministrativa - Rilevanza - Sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 - Ininfluenza - Rigetto della domanda in sede amministrativa - Efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531722-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che la malattia professionale si sia manifestata in maniera conoscibile per l'assicurato e che la stessa abbia comportato un'inabilità di grado indennizzabile, con la precisazione che, mentre il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità rileva come fatto oggettivo, indipendentemente dall'opinione al riguardo dell'assicurato, la manifestazione della malattia deve essere soggettivamente percepibile. Tuttavia la consapevolezza dell'assicurato circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa (salva l'eventuale rilevanza al riguardo di precedenti accertamenti medici), poiché ai fini in esame non rileva la sentenza n. 206 del 1988 della Corte costituzionale che ha eliminato (ad altri fini: cfr. Corte Cost. n. 31 del 1991)la presunzione di manifestazione della malattia professionale nel giorno della denuncia, né il rigetto in sede amministrativa della domanda di riconoscimento della rendita vale a sospendere o a interrompere la prescrizione già in corso dall'epoca della manifestazione della malattia indennizzabile, poiché la "conoscibilità" non viene vanificata dal diniego dell'istituto assicuratore, non potendo essere confusa con la "certezza" in ordine agli elementi costitutivi del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)