Sez. 6, Sentenza n. 45476 del 15/09/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 265455 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pericolo di atti persecutori o discriminatori - Divieto di estradizione - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Bosnia, non avendo ravvisato una situazione di generale e sistemica lesione dei diritti individuali nel suo sistema detentivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)