Sez. L, Sentenza n. 5673 del 30/10/1979 (Rv. 402270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - IN GENERE - CRITERI - DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI PER IL LAVORATORE CONTENUTE IN CONTRATTI INDIVIDUALI O COLLETTIVI O SOSTITUZIONE DI DIRITTO DI CLAUSOLE NULLE CON NORME IMPERATIVE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (INDENNITA AGGIUNTIVA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI APPROVATO CON DM 10 GIUGNO 1961).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - IN GENERE - CRITERI - DISPOSIZIONI PIU FAVOREVOLI PER IL LAVORATORE CONTENUTE IN CONTRATTI INDIVIDUALI O COLLETTIVI O SOSTITUZIONE DI DIRITTO DI CLAUSOLE NULLE CON NORME IMPERATIVE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (INDENNITA AGGIUNTIVA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI APPROVATO CON DM 10 GIUGNO 1961).*
In tema di liquidazione dell'indennita di anzianita, alla cessazione del rapporto di lavoro, la legge 18 dicembre 1960 n 1561 stabilisce che (art 1) essa e dovuta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati, con possibilita di deroga (art 3) per la contrattazione privata o collettiva contenente Disposizioni piu favorevoli per l'impiegato. A tali effetti, per giudicare se ricorre l'ipotesi di applicazione dell'art 1419 capoverso cod civ che prevede la sostituzione di diritto di clausole contrattuali nulle con norme imperative di legge, come pure se ricorre l'ipotesi di applicabilita di un trattamento piu favorevole, derivante da convenzioni individuali o da contratti collettivi, occorre porre a raffronto non le singole norme o clausole, ma i trattamenti complessivi desumibili dalle discipline tra le quali deve farsi la scelta, per individuare quella tra esse che, nel suo complesso, offre il trattamento migliore. (in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione fornita dal giudice del merito per il quale sono nulle tutte le Disposizioni regolamentari concernenti la misura dell'indennita aggiuntiva prevista dal regolamento del personale del Banco di Napoli, approvato con DM 10 giugno 1961 dal momento che la misura dell'indennita aggiuntiva, anche con le maggiorazioni previste dal secondo comma dell'art 116 e dall'art 129 del citato regolamento (che hanno natura di indennita aggiuntiva, quantificate da una maggiore anzianita di servizio), era inferiore a quella fissata dalla legge n 1561 del 1960). (V 2123/79; (V 1721/79; (Conf 4008/75, mass n 378300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)