Sez. L, Sentenza n. 5384 del 18/10/1982 (Rv. 423157 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTI DEL PERSONALE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE AL REGOLAMENTO DEL 1971 - PREVISIONE DI MEZZA MENSILITÀ DI STIPENDIO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO - NULLITÀ.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTI DEL PERSONALE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE AL REGOLAMENTO DEL 1971 - PREVISIONE DI MEZZA MENSILITÀ DI STIPENDIO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO - NULLITÀ.*
In tema di indennità di cessazione del rapporto di lavoro, le Disposizioni dei regolamenti del personale del Banco di Napoli, le quali - anteriormente all'introduzione del regolamento del 1971, adeguatosi invece alla disciplina sull'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati dettata dalla legge 18 dicembre 1960 n. 1561 - hanno previsto il calcolo di tale indennità, pur percentualmente maggiorata, con riferimento a mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, vanno ritenute nulle, ove risulti che esse assicurano un trattamento complessivo inferiore a quello risultante dal calcolo di una mensilità per ogni anno di servizio, come imperativamente prescritto dalla legge citata, e sostituite dalle Disposizioni della medesima. (Conf 195/82; (Conf 5673/79, mass n 402270; (Conf 1721/79, mass n 398087; (Conf 862/78, mass n 390201; (Conf 5121/77, mass n 388737; (Conf 937/77, mass n 384553; (Conf 4008/75, mass n 378300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)