Sez. L, Sentenza n. 6574 del 02/12/1982 (Rv. 424212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO INFERIORE A QUELLO DI UNA MENSILITÀ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO INFERIORE A QUELLO DI UNA MENSILITÀ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO - NULLITÀ.*
Le Disposizioni regolamentari per il personale del Banco di Napoli, prevedenti, in tema di indennità di cessazione dal servizio, un trattamento complessivo inferiore a quello - imperativamente prescritto dalla legge 18 dicembre 1960 n. 1561 - di una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio sono nulle e, conseguentemente, suscettibili di essere sostituite di diritto, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., dall'indicata disciplina legale. (V 5673/79, mass n 402270; (V 1721/79, mass n 398087; (V 862/78, mass n 390201; (V 5121/77, mass n 388737; (V 937/77, mass n 384553; (V 4008/75, mass n 378300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)