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Sez. L, Sentenza n. 1157 del 14/02/1983 (Rv. 425942 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CESSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425942-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - CESSAZIONE - LIMITI.*

Attesa la natura contrattuale del regolamento del personale del Banco di Napoli del 1971, è insindacabile in Sede di legittimità (in quanto adeguatamente motivato e rispettoso dei canoni legali di ermeneutica) l'accertamento del giudice del merito il quale ritenga non spettare al dipendente, cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore del regolamento predetto, il cosiddetto premio di fedeltà, previsto nella disciplina precedente e non nella nuova, perché assorbito, quale componente omogenea all'indennità di cessazione del trattamento di fine rapporto, nel trattamento globalmente più favorevole imposto dalla legge 18 dicembre 1960 n. 1561 (sull'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati) e sostanzialmente recepito nella nuova regolamentazione contrattuale collettiva. (V 2021/81, mass n 412742; (V 5673/79, mass n 402270; (V 2123/79, mass n 398487; (V 1721/79, mass nn 398087, 398086 e 398085; (V 5121/77, mass n 388737; (V 937/77, mass n 384553; (V 4008/75, mass nn 378300 e 378299).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)