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Sez. L, Sentenza n. 7259 del 06/08/1997 (Rv. 506481 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Riconducibilità alla tutela obbligatoria ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Condizioni - Necessità di uso di mezzo privato di trasporto - Presupposti - Carenza o inadeguatezza di convenienti mezzi pubblici o di mezzi forniti dal datore - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506481-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

L'infortunio in "itinere" può ritenersi verificato "in occasione di lavoro" ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e può quindi essere ricompreso nella tutela assicurativa obbligatoria allorquando l'attività anteriore, o anche successiva, alla vera e propria prestazione di lavoro - così come anche l'attività di spostamento dalla abitazione al luogo di lavoro - sia necessitata dalle particolari modalità di siffatta prestazione e quindi prescinda dalla volontà di scelta del lavoratore: pertanto il generico rischio della strada al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, perché indotto dalla necessità di raggiungere sollecitamente il posto di lavoro, stante la contestuale carenza o inadeguatezza di convenienti mezzi pubblici di trasporto ovvero di mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro. La valutazione delle condizioni che giustificano la scelta del mezzo proprio da parte del lavoratore è esclusivamente riservata al giudice di merito e si sottrae a censura in sede di legittimità se congruamente motivata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)