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Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 06/03/1982 (Rv. 419251 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - SERIETÀ DEL PROPOSITO - ACCERTAMENTO - CRITERI - LICENZA AMMINISTRATIVA DI VENDITA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419251-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - SERIETÀ DEL PROPOSITO - ACCERTAMENTO - CRITERI - LICENZA AMMINISTRATIVA DI VENDITA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*

In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessità del locatore di destinare lo stesso all'Esercizio della propria attività commerciale, l'indagine sulla serietà della Determinazione volitiva va limitata all'accertamento della credibilità oggettiva, attraverso la valutazione degli elementi all'uopo offerti dal locatore e della eventuale prova contraria fornita dal conduttore sulla simulazione delle ragioni addotte dal locatore allo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilità dell'immobile locato. In tale contesto è irrilevante il difetto della licenza amministrativa di vendita (o delle altre prescrizioni eventualmente richieste), trattandosi di inosservanza di norme che non può essere rilevata nell'ambito del rapporto iure privatorum di locazione. (Conf 1750/80, mass n 405375 sulla prima parte; (Conf 6611/79, mass n 403354 sulla prima parte; (Conf 3547/78, mass n 393046 sulla prima parte; (Conf 4010/80, mass n 407921 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)