Sez. 1, Sentenza n. 42132 del 26/09/2012 Ud. (dep. 29/10/2012) Rv. 253612 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Riconoscimento di attenuante esclusa in primo grado - Obbligo di ridurre la pena complessiva - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca una circostanza attenuante esclusa in primo grado ha l'obbligo, in virtù del divieto della "reformatio in peius", di diminuire la pena complessivamente irrogata. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, pur riconoscendo l'attenuante della provocazione e ritenendola equivalente alla recidiva computata in primo grado, aveva comunque confermato la pena in precedenza irrogata, modificando "in peius" l'aumento per i reati in continuazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)